IL TICKET

Il ticket, introdotto in Italia fin dal 1982, rappresenta il modo, individuato dalla legge, con cui gli assistiti contribuiscono o “partecipano” al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.

Le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, per le quali è previsto il pagamento del ticket sono:

  1. le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;
  2. le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;
  3. le cure termali.

ESENZIONE PER ETÀ e REDDITO

Il diritto all’esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.

L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di laboratorio, garantite dal Sistema Sanitario Nazionale, necessario ed appropriate alla propria condizione di salute.

Hanno diritto all’esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle categorie che seguono (Legge 537/1993 e successive modificazioni – art. 8, comma 16).

 

CATEGORIE DI ESENTI

Codice E01

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

Codice E02

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Codice E03

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

Codice E04

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

 

ESENZIONI PER PATOLOGIA

Le esenzioni per patologia sono applicate solo per le prestazioni di diagnostica correlate alla patologia stessa.

MALATTIE RARE

Il Decreto Ministeriale 279/2001 dispone che vengano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il successivo monitoraggio delle malattie rare accertate e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. L'esenzione deve essere richiesta alla ASL di residenza presentando una certificazione idonea, rilasciata per quella malattia da una delle strutture riconosciute dalla Regione come presidio di riferimento.
L'esenzione può essere estesa anche a più malattie. La durata dell'esenzione viene stabilita dalla ASL che rilascia il documento.

 

ESENZIONI PER INVALIDITÀ

Sono esenti dalla partecipazione alla spesa per la generalità di prestazioni:

    • Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^; 
      • Invalidi per lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
      • Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^; 
      • Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3; 
      • Invalidi civili con assegno di accompagnamento; 
      • Ciechi e sordomuti (ex Legge 02.04.1968, n. 482); 
      • Ex deportati nei campi di sterminio nazista; 
      • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
      • Invalidi civili minori di 18 anni, con indennità di frequenza o di accompagnamento (Legge 289/90, D.Lgs. n. 124/98, art. 5 comma 6);

Sono esentati dalla partecipazione alla spesa limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia:

    • Invalidi di guerra appartenenti alle categoria dalla 6^ alla 8^; 
      • Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
      • Infortuni sul lavoro o affetti da malattie professionali; 
      • Invalidi per servizio appartenenti alle categoria dalla 6^ alla 8^ ;
      • Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

 

ESENZIONE PER GRAVIDANZA

Le donne in gravidanza possono effettuare alcune prestazioni di laboratorio in esenzione dal pagamento del ticket. Ciò è stato disposto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1998.

Si riassumono le prestazioni di laboratorio in esenzione:

  • All'inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13ª settimana, e comunque al primo controllo:
    • Emocromo
    • Gruppo sanguigno abo e rh
    • Got, Gpt,
    • Anticorpi anti Rosolia IgG e IgM (in caso di IgG negative ripetere entro la 17° settimana), Anticorpi anti Toxoplasmosi IgG e IgM (in caso di igG negative ripetere ogni 30-40 gg. sino al parto)
    • TPHA e VDRL
    • Anticorpi anti HIV
    • Glicemia
    • Esame delle urine
    • Test di Coombs indiretto (in caso di donne rh negativo a rischio di immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; in caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34° - 36° settimana)
  • Tra la 14ª e la 23ª settimana:
    • Esame delle urine (*)
  • Tra la 24ª e la 27ª settimana:
    • Glicemia
    • Esame delle urine (*)
  • Tra la 28ª e la 32ª settimana:
    • Emocromo
    • Ferritina ( in caso di riduzione del volume globulare medio )
    • Esame delle urine (*)
  • Fra la 33ª e la 37ª settimana:
    • HbsAg
    • Anticorpi anti hcv
    • Emocromo
    • Esame delle urine (*)
    • Anticorpi anti HIV
  • Tra la 38ª e la 40ª settimana:
    • Esame delle urine (*) (*) In caso di presenza significativa di batteri anche urinocoltura ed antibiogrammi. Le suddette analisi sono effettuabili in convenzione presso le strutture accreditate quando sia prevista dal nomenclatore tariffario il convenzionamento esterno. In caso di minaccia di aborto sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza.
      Inoltre tutte le indagini appropriate per la diagnostica prenatale in caso di rischio per il feto.
      Infine tutte le diagnostiche necessarie per il trattamento di malattie preesistenti o insorte in gravidanza, con conseguente rischio per la donna o il bambino.